Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato
È stato sottoscritto il 2 settembre da Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl e Uil, l'accordo interconfederale per l'adeguamento di Fsba alla legge di Bilancio 2022.
Di conseguenza il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato conforma la propria regolamentazione in materia di prestazioni e contribuzione alla Legge 234/2021 e al Dl 4/2022, che hanno in parte riformato l'assetto delineato dal Dlgs 148/2015.
Datori di lavoro vincolati a Fsba
Sono assoggettati alla disciplina Fsba i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un addetto e che, possedendo le caratteristiche richieste dalla legge 443/1985, siano inquadrati per i profili previdenziali con il codice "CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B", i datori di lavoro artigiani dell'indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS, identificati con i codici CSC 4.18.03 con C.A. 5K, 4.XX.XX con C.A. 3X, 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X e i sistemi organizzativi, gli enti, le società promosse, costituite o partecipate dalle organizzazioni istitutive di Fsba secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015 (codice autorizzativo 7B).
In considerazione dell'articolo 27 e dell'articolo 1 del Dlgs 148/2015, l'anzianità minima di effettivo lavoro per i beneficiari delle prestazioni Fsba è pari a 30 giorni. Tra i beneficiari sono ricompresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
Prestazioni
Il nuovo quadro delle prestazioni erogate da Fsba può essere riassunto come segue:
datori di lavoro fino a 15 dipendenti
26 settimane di Ais (assegno di integrazione salariale), per ragioni ordinarie e straordinarie, nel biennio mobile;
datori di lavoro con più di 15 lavoratori
- 26 settimane di Ais per ragioni ordinarie nel biennio mobile,
- 24 settimane di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale nel quinquennio mobile,
- 12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale, nei limiti dell'articolo 22, comma 2, del Dlgs 148/2015,
- 36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà, nel quinquennio mobile.
Contribuzione
Le aliquote contributive per quantificare l’importo da versare a Fsba sono le seguenti:
datori di lavoro fino a 15 lavoratori
- 0,60% della Rip (retribuzione imponibile ai fini previdenziali), 1/4 per il lavoratore, ¾ per il datore di lavoro;
datori di lavoro con più di 15 lavoratori
- 0,60% + 0,40% della Rip (1/4 per il lavoratore, ¾ per il datore di lavoro);
datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda di Acigs
- 4% per la contribuzione addizionale Acigs in relazione alle retribuzioni perse secondo l'articolo 5 del Dlgs 148/2015 (a carico del datore di lavoro)
Mediante regolamento, Fsba disporrà la disciplina specifica di quanto convenuto nell'accordo interconfederale e tale disciplina avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023. I regimi relativi alle prestazioni di integrazione salariale straordinaria per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti saranno effettivi dal giorno 1° luglio 2023.
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