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Controlli sul rispetto del divieto di riposo settimanale regolare in cabina – chiarimento della Comm


Con una lettera a firma del Direttore dell’Unità trasporto stradale della DG Move della Commissione U.E, è stato chiarito in maniera incontrovertibile che, nei controlli su strada, non è consentito esigere dall’autista la documentazione comprovante che i riposi settimanali regolari presi nei 28 gg precedenti, non sono stati effettuati nella cabina del camion.

Il chiarimento è stato sollecitato dalla rappresentanza permanente dell’IRU presso l’U.E, dopo che in passato alcuni Stati europei (Spagna su tutti) avevano dato istruzioni di senso opposto ai rispettivi organi di controllo.

Pertanto – precisa la lettera – “i conducenti sono passibili di sanzione solo nel caso di mancata conformità con tale divieto, quando cioè sono sorpresi da un controllo da parte delle autorità competenti mentre effettuano il loro normale riposo settimanale all’interno del veicolo”.

In pratica, il divieto di effettuare il riposo settimanale regolare sul camion si può sanzionare soltanto in flagranza, cioè quando la Polizia sorprenda il conducente sul mezzo a riposare e, da una verifica effettuata sulle registrazioni del tachigrafo, risulti che stia effettuando un riposo settimanale regolare di almeno 45 h.

Qualora vi fossero conducenti che abbiano subito sanzioni in contrasto con questo orientamento, la Commissione U.E sostiene che debbano “fare ricorso presso le autorità nazionali competenti per ottenere il rimborso delle sanzioni ricevute”.

In ultimo, per quanto riguarda l’Italia ricordiamo che la questione è stata affrontata in una circolare del Ministero dell’Interno del 30 Aprile 2018, in cui questo Dicastero ha affermato che:

- il riposo settimanale regolare preso sul veicolo va considerato come non goduto, applicandosi di conseguenza la sanzione prescritta dal comma 7 art. 174 del c.d.s (pagamento di una somma da 434 € a 1738 € - aumentata di 1/3 se la violazione è stata commessa dopo le 22 e prime delle ore 7, e con la riduzione del 30% prevista per il pagamento nei 5 gg dalla contestazione – seguito dal ritiro temporaneo dei documenti di guida e dall’intimazione a non riprendere il viaggio fino a completamento del riposo prescritto).

- in anticipo di un anno sulla lettera della Commissione U.E, la violazione può essere accertata soltanto in flagranza, quindi nel momento in cui viene commessa.

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