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Decreto Genova – pubblicazione in G.U dei decreti sui rimborsi agli autotrasportatori legati alle di



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 Gennaio 2019, sono stati pubblicati due decreti del Ministero dei Trasporti legati all’emergenza Genova, attuativi di misure previste dal decreto legge 109/2018, convertito con Legge 130/2018 (cd decreto “Genova”), relativamente:


1. ai rimborsi alle imprese di autotrasporto dovuti alle maggiori percorrenze dei tratti stradali e autostradali aggiuntivi, rispetto ai normali percorsi, e alle difficoltà logistiche derivanti dal crollo del Ponte Morandi del 14 Agosto u.s – d.m.24.12.2018;


2. all’incentivo al trasferimento delle merci su ferrovia al fine di garantire l’operatività del Porto di Genova, previsto dal comma 7 ter dell’art. 7 del d.l 109/2018.


Della prima delle due misure i riportiamo di seguito i passaggi più importanti:

“Per ottenere i rimborsi, relativi all’anno 2018, le imprese (di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte all’Albo degli autotrasportatori) dovranno presentare domanda all’Autorità di Sistema Portuale di Genova (mar Ligure Occidentale), secondo modalità e termini che la stessa Autorità renderà noti sul proprio sito internet http://servizi.porto.genova.it/home.aspx.


Le spese rimborsabili riguardano:


a. le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l’attraversamento del nodo urbano, oppure

b. le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che a seguito del crollo del Ponte Morandi abbiano comportato la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi.


Entrambe queste missioni di viaggio, comprese quelle di riposizionamento dei container, devono essere state svolte nel periodo che va dal 14 agosto al 31 dicembre 2018.


Le missioni di viaggio che possono essere rimborsate per ogni giornata e per ciascun automezzo non possono superare il numero di 5. Per ogni missione con destinazione il Comune di Genova, che comporti un numero di consegne superiore a 5, verrà corrisposto un rimborso maggiorato pari ad una volta e mezzo quello riconosciuto per ogni missione normale.


L’importo del rimborso verrà stabilita dall’Autorità di sistema portuale di Genova.


Alle domande andrà allegata la documentazione di viaggio attestante l’origine della missione e la destinazione e l’effettivo espletamento della stessa, un’autocertificazione sulla veridicità della documentazione ora citata e, per i rimborsi dei tratti stradali o autostradali aggiuntivi (lettera b sopra riportata), l’indicazione dei tratti effettivi percorsi con idoneo attestato di transiti autostradale (ad es. gli allegati relativi ai transiti delle fatture di pedaggio).”


La seconda misura si prefigge, invece, di incentivare il trasferimento delle merce su ferrovia allo scopo di garantire l’operatività del Porto di Genova, tramite il riconoscimento di un contributo di euro 4 per treni/chilometro a favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori di trasporto combinato, secondo le definizioni contenute nel decreto ministeriale sul cd ferrobonus nazionale (d.m 125 del 14.7.2017, art.1, lett. g, h):


 imprese utenti di servizi ferroviari, sono quelle che “commissionano treni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di servizi ferroviari per trasporto intermodale e trasbordato”;

 operatore del trasporto combinato (MTO), è il ”soggetto che conclude un contratto di trasporto multimodale per suo conto, che non agisce come preposto o mandatario del mittente o dei vettori partecipanti alle operazioni di trasporto multimodale e che assume la responsabilità dell’esecuzione del mandato”.


Il contributo ha una durata complessiva di 13 mesi, a decorrere dal 20 Novembre 2018, ed è stato previsto per i servizi di navettamento o trasporto di treni completi in arrivo e in partenza dal Porto di Genova, da e verso i retroporti individuati all’art. 7, comma 1 del d.l 109/2018: Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandra, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure.


Anche la gestione di questa misura è stata affidata all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che, con apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet, dovrà stabilire termini e modalità di presentazione delle domande e, all’esito dell’istruttoria, determinare l’importo esatto del contributo (tenuto conto dello stanziamento e delle richieste accolte) per la successiva erogazione agli aventi diritto


E’ importante evidenziare che questa misura non è cumulabile con altri contributi di sostegno all’intermodalità previsti dalle vigenti normative, compreso il Ferrobonus nazionale disciplinato dal già citato d.m 125 del 14 Luglio 2017. A tal fine, il MIT ha l’obbligo di trasmettere all’Adsp gli elenchi dei beneficiari del Ferrobonus, fermo restando il diritto di opzione da parte di questi ultimi per una delle due misure.

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