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Corte di Cassazione: uso di social network durante l’orario di lavoro


Con la sentenza n. 3133 del 1° febbraio 2019, la Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte di Appello di Brescia, ha affermato la legittimità del licenziamento di una impiegata amministrativa che, in un arco temporale di 18 mesi, durante l’orario di lavoro, aveva effettuato un elevato numero di accessi a Facebook “per durate talora significative”.

La Suprema Corte, respingendo le tesi difensive che si basavano sul fatto che il recesso avesse avuto natura ritorsiva in quanto avvenuto dopo la richiesta di fruizione dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 e sul fatto che il datore di lavoro avesse violato le disposizioni a tutela della privacy, ha sostenuto che la gravità del comportamento risultava essere “in contrasto con l’etica comune” e che non era stata violata alcuna norma sulla riservatezza, in quanto il datore di lavoro, senza entrare nel merito dei contenuti della navigazione in internet, aveva contato le violazioni attraverso la cronologia del computer.

La Corte di Appello di Brescia entrando nel merito aveva affermato che “la condotta tenuta dalla ricorrente, per come emersa sulla base degli elementi acquisiti, integra la violazione degli obblighi di diligenza e di buona fede nell’espletamento della prestazione parte della lavoratrice e non può, dunque, ritenersi di per se legittima. Sempre alla luce del complessivo quadro probatorio deve fondatamente escludersi che la decisione del datore di lavoro di porre fine al rapporto lavorativo sia stata determinata, per contro, dalla presentazione della domanda ex lege n. 104/1992 quale motivo esclusivo del recesso datoriale“.

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