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Trasporto rifiuti – Prime disposizione sui compiti e le responsabilità del RT


Con delibera n. 1 del 23 gennaio 2019, il Comitato nazionale ha dettato le prime disposizione sui compiti e le responsabilità del R.T. (Responsabile Tecnico) delle imprese iscritte all’albo dei gestori ambientali.

Dopo aver declinato nell’articolo 1, in attuazione del proprio Regolamento (artt. 12 e 13 del DM 120/2014), la responsabilità generale del RT, che com’è noto consiste nel “porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa, nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”, la delibera n.1/2019 dettaglia nei successivi articoli i compiti specifici del RT per ciascuna tipologia di impresa iscritta all’albo gestori.

Per quanto attiene alle categorie delle imprese di trasporto dei rifiuti (categorie 1, 4, 5 e 6) i compiti del Responsabile Tecnico sono stati così definiti:

a) Redigere e sottoscrivere l’attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi dei rifiuti da trasportare;

b) Controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione dei cui alla lettera a), nonché modalità e condizioni di trasporto precisate nella stessa attestazione;

c) Definire le procedure per

i. Controllare che il codice EER del rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d’iscrizione all’Albo;

ii. Verificare, da parte degli autisti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti dell’esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;

iii. Eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trabordo dei rifiuti;

iv. Garantire la sicurezza del carico durante il trasporto;

v. Garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti.

d) Garantire agli autisti adeguata formazione ed informazione sul corretto sv9olgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei rischi connessi al trasporto, alla verifica della rispondenza di cui alla lettera c) precedente, punti i) ed ii) e sulla normativa applicabile;

e) Garantire agli autisti e addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei FIR, dei Registri di carico e scarico e, ove prevista della documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose e le spedizioni di rifiuti transfrontaliere;

f) Coordinare le attività degli autisti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidenti o eventi imprevisti.

Queste prime disposizioni di dettaglio, delle mansioni del RT, potranno essere incrementate con lo svilupparsi della normativa di settore, soprattutto in vista della prossima “digitalizzazione dei FIR e dei registri C/S”, nonché del nuovo sistema di tracciabilità telematica dei rifiuti che prenderà il posto dell’ormai abolito SISTRI.

L’ultimo articolo della delibera in esame (art. 7) prevede una disposizione transitoria, che si applicherà fino a quando il Comitato nazionale non stabilirà (ai sensi del comma 6, dell’art. 12, del DM 120/2014) il limite massimo al numero degli incarichi che possono essere ricoperti da uno stesso RT.

Fino a quel momento, il Responsabile Tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla delibera in esame, specificando che anche il nuovo incarico risulta compatibile con tutte le altre attività già svolte.

Detta dichiarazione va controfirmata da parte del legale rappresentante dell’impresa che si avvale del RT e deve essere prodotta da quest’ultima, a pena di improcedibilità, con la domanda d’iscrizione all’albo gestori o in fase di rinnovo o variazione della stessa alla Sezione competente.

Presso la sede della scrivente Associazione è disponibile la delibera 1/2019 ed il modulo alla stessa allegato.

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