CIGS per cessazione attività
Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 15 del 4 ottobre 2018, con cui ha fornito indicazioni per l’accesso al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 44 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109.
Pertanto, dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020 le imprese che hanno cessato in tutto o in parte la propria attività e quelle che siano in procinto di cessarla, potranno accedere alla CIGS per crisi aziendale, per un massimo di dodici mesi e in deroga alle regole in materia di durata della prestazione previste dagli articoli 4 e 22 del Dlgs n. 148/2015.
L’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale è subordinato alla sussistenza di una delle tre condizioni previste dallo stesso articolo 44 del D.L. 109/18, illustrate nella circolare ministeriale. Secondo la prima condizione devono sussistere delle concrete prospettive di cessione dell’azienda, con il conseguente piano di riassorbimento del personale.
In alternativa, la CIGS per cessazione sarà autorizzata in presenza di un piano di reindustrializzazione, che potrà essere presentato dalla medesima azienda richiedente, dall’eventuale impresa terza cessionaria o dallo stesso Ministero dello Sviluppo economico.
L’ulteriore condizione che dà diritto di accesso a questa specifica ipotesi di CIGS è il coinvolgimento dei lavoratori in esubero in specifici percorsi di politica attiva del lavoro, presentati dalla Regione in cui abbia sede l’impresa cessata.
L’accesso all’ammortizzatore è subordinato alla stipula di un accordo con le organizzazioni sindacali dinnanzi al Ministero del Lavoro. In quella sede deve essere discusso, documentato e poi formalizzato il piano di sospensione/riduzione dei lavoratori collegato alla cessazione dell’attività e, contestualmente, quello di riassorbimento degli stessi lavoratori unitamente alle altre misure di gestione delle eccedenze.