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Fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante – risposta dell’Agenzia delle Dogane



In risposta ad un quesito, l’Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. 83664/RU del 24 Luglio u.s (disponibile presso la sede della scrivente Associazione), in cui ha confermato che, ai fini del rimborso delle accise, nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di gasolio destinati a distributori privati di carburanti, non deve essere riportata la targa dei mezzi di trasporto riforniti. Ciò a differenza di quanto prescritto per le cessioni effettuate presso impianti stradali di distribuzione per le quali, con una circolare del 7 Giugno u.s, l’Agenzia aveva già chiarito che la targa dei veicoli riforniti deve riportarsi obbligatoriamente sulla fattura elettronica.

Questa differenza di trattamento è stata ribadita nella nota in commento, in cui le Dogane hanno affermato che “l’obbligatorietà della presenza della targa nel documento elettronico riguarda, per i fini che qui interessano, quei veicoli che si riforniscono presso impianti di distribuzione stradale di carburanti”; in questi casi - prosegue l’Agenzia - per ottenere il rimborso delle accise è indispensabile che vi sia piena corrispondenza tra le targhe dei mezzi riforniti, riportate nel Quadro A-1 della dichiarazione trimestrale, e quelle indicate nella fattura elettronica rilasciata dall’esercente l’impianto stradale di carburanti.

Diversamente, per il gasolio destinato ad essere stoccato nel distributore privato da cui si riforniscono i veicoli dell’impresa di autotrasporto riportati nel Quadro A-1, “resta non richiesta l’indicazione in fattura della targa del mezzo del trasporto in quanto tale modalità di fornitura osserva specifiche disposizioni…”, ed in particolare la compilazione, in aggiunta al più volte citato Quadro A-1 della dichiarazione trimestrale:

- del Quadro B, con l’indicazione delle specifiche dell’impianto privato (superiore o inferiore ai 10 mc);

- del Quadro C, con le targhe dei veicoli che pur avendo fatto rifornimento presso l’impianto privato dell’impresa, non danno titolo al recupero delle accise.

Peraltro, la nota fa salva la possibilità per gli Uffici delle Dogane, nell’esercizio dei poteri di controllo sul corretto impiego del prodotto, “di prescrivere specifiche contabilizzazioni dei consumi che fossero necessarie per situazioni particolarmente circostanziate”.

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